Art. 4.

      1. I comuni interessati accertata la regolarità di ubicazione nelle aree loro assegnate tramite il prescritto progetto comprensivo dello schema dell'impianto, rilasciano, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture ad esso connesse. Qualora tale termine sia decorso inutilmente, il richiedente può presentare ricorso alla regione competente per ottenere l'autorizzazione e, nelle more, dare corso alle opere previa presentazione al comune interessato di perizia asseverata del tecnico progettista, nella quale si attesta la regolarità delle opere e la conformità di esse alle disposizioni della presente legge.

 

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      2. Il progetto completo dell'impianto deve essere corredato da:

          a) tutti gli elementi che consentono una agevole valutazione del suo impatto sul territorio;

          b) la corografia che attesta l'ubicazione esatta contenuta all'interno delle mappe di cui all'articolo 1, comma 3;

          c) le planimetrie necessarie alla realizzazione delle opere edili e stradali necessarie al funzionamento dell'impianto;

          d) una ricostruzione in tre dimensioni che attesta l'impatto sull'orografia e sulle preesistenze;

          e) l'ubicazione esatta delle turbine e dei collegamento viari ed aerei dell'impianto;

          f) l'attestazione del deposito dei calcoli statici presso le competenti sedi del Genio civile preposte al loro controllo.